INVALSI
Nota sullo svolgimento delle prove del SNV 2011‐2012
per gli allievi con bisogni educativi speciali
per gli allievi con bisogni educativi speciali
A titolo di premessa generale, si precisa che la presente nota si riferisce solo ed esclusivamente alle prove
del SNV (classe II e V scuola primaria, classe I scuola secondaria primo grado, classe II scuola secondaria
secondo grado). Per la Prova nazionale prevista nell’ambito dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, invece, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.
del SNV (classe II e V scuola primaria, classe I scuola secondaria primo grado, classe II scuola secondaria
secondo grado). Per la Prova nazionale prevista nell’ambito dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, invece, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.
2.3. Allievi con disturbi specifici di apprendimento (codice 4)
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono difficilmente riconducibili a una classificazione esaustiva sufficientemente dettagliata. È pertanto necessario che ogni scuola, per il tramite del suo
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono difficilmente riconducibili a una classificazione esaustiva sufficientemente dettagliata. È pertanto necessario che ogni scuola, per il tramite del suo
Dirigente scolastico, valuti la specificità di ogni situazione al fine di individuare la soluzione che meglio si adatti allo specifico disturbo dell’apprendimento di ciascun allievo.
Anche per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con
la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi
della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di sostegno (se previsto).
Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con DSA svolgano le prove in un
locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la
lettura ad alta voce della prova e la presenza dell’insegnate di sostegno, se previsto.
Sempre se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per gli allievi con DSA è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove. In tal
caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi
della classe. Per questa tiptologia di allievi è possibile utilizzare, se ritenuto opportuno, le prove in formato elettronico o
in formato audio (si veda par. 5). Tali prove devono essere state richiesta dalla scuola all’atto dell’iscrizione
al SNV 2011‐12.
Anche per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con
la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi
della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di sostegno (se previsto).
Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con DSA svolgano le prove in un
locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la
lettura ad alta voce della prova e la presenza dell’insegnate di sostegno, se previsto.
Sempre se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per gli allievi con DSA è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove. In tal
caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi
della classe. Per questa tiptologia di allievi è possibile utilizzare, se ritenuto opportuno, le prove in formato elettronico o
in formato audio (si veda par. 5). Tali prove devono essere state richiesta dalla scuola all’atto dell’iscrizione
al SNV 2011‐12.
Pur ribadendo l’auspicio che gli allievi con DSA partecipino alle prove SNV nel numero più elevato possibile, se a giudizio del Dirigente scolastico le prove standardizzate non sono ritenute adatte a un allievo con DSA in ragione della natura e della specificità del disturbo stesso, è possibile dispensare lo
studente dal sostenimento delle prove, avendo cura di impegnarlo nei giorni delle prove in un’altra attività ritenuta più idonea.
Infine, per questa tipologia di allievi il Dirigente scolastico può adottare, se lo ritiene opportuno, una delle
misure precedentemente illustrate in modo differenziato per prove diverse. Ad esempio, è possibile prevedere un tempo aggiuntivo per la prova di comprensione della lettura (Italiano) e non per matematica
o viceversa.
studente dal sostenimento delle prove, avendo cura di impegnarlo nei giorni delle prove in un’altra attività ritenuta più idonea.
Infine, per questa tipologia di allievi il Dirigente scolastico può adottare, se lo ritiene opportuno, una delle
misure precedentemente illustrate in modo differenziato per prove diverse. Ad esempio, è possibile prevedere un tempo aggiuntivo per la prova di comprensione della lettura (Italiano) e non per matematica
o viceversa.
A.S. 2011‐12 – Bisogni educativi speciali. Documento pubblicato il 5.4.2012
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