In data 26 maggio 2011 il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica ha emanato una
NOTA in cui si specifica che per i prossimi
scrutini finali e per gli
Esami di Stato valgono UFFICIALMENTE TUTTE le diagnosi di DSA,
pubbliche e private.Prot. MIURAOODGOS 3573
Oggetto: Diagnosi alunni con DSA precedente all’entrata in vigore della Legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
"......Gli alunni e gli studenti, con diagnosi di DSA redatta anteriormente all’entrata in vigore della Legge, potranno quindi regolarmente usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella normale attività didattica sia nell’ambito dei prossimi Esami di Stato. Inoltre, in considerazione dell’imminente svolgimento degli scrutini finali e degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo, i Dirigenti scolastici potranno ritenere valide anche le diagnosi o le certificazioni rilasciate da specialisti o strutture accreditate successivamente al termine sopra richiamato, e comunque in tempi utili per l’attivazione delle previste misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nelle more dell’emanazione da parte delle Regioni di appositi provvedimenti, tesi a disciplinare quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Legge in parola, fatte salve le disposizioni eventualmente già emanate dalle Regioni stesse." Grazie infinite a chi ha lavorato per ottenere questa fondamentale precisazione!