Nota sullo svolgimento delle prove del SNV 2010‐2011
per gli allievi con bisogni educativi speciali
Dal sito INVALSI
"Premessa
Di fronte alle numerose domande pervenute, l’INVALSI ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla partecipazione alle prove del Servizio nazionale di valutazione (SNV) degli alunni con particolari bisogni educativi, riconosciuti come tali in base alla normativa vigente.
A titolo di premessa generale, si precisa che la presente nota si riferisce solo ed esclusivamente alle prove del SNV (classe II e V scuola primaria, classe I scuola secondaria primo grado, classe II scuola secondaria secondo grado). Per la Prova nazionale prevista nell’ambito dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, invece, si rinvia a quanto previsto dalle circolari ministeriali in materia.
Si sottolinea, in premessa, che le prove SNV (II e V primaria, I secondaria di primo grado e II secondaria di secondo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.
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Allievi con disturbi specifici di apprendimento (codice 4)
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono difficilmente riconducibili a una classificazione esaustiva sufficientemente dettagliata. È pertanto necessario che ogni scuola, per il tramite del suo Dirigente scolastico, valuti la specificità di ogni situazione al fine di individuare la soluzione che meglio si adatti allo specifico disturbo dell’apprendimento di ciascun allievo.
Anche per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di sostegno (se previsto).
Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con DSA svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell’insegnate di sostegno, se previsto.
Sempre se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per gli allievi con DSA è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova 6) per lo svolgimento delle prove. In tal caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi della classe.
Per le classi campione, è necessario avvisare l’osservatore esterno nel momento in cui questi prende contatto con la scuola che nella classe assegnatagli è presente un allievo che potrà svolgere le prove avvalendosi di un tempo aggiuntivo (fino a un massimo di 30 minuti per ciascuna prova). In questo caso specifico, la scuola dovrà prevedere la presenza di un docente che rimanga con l’allievo con DSA per il tempo aggiuntivo, in modo che l’osservatore esterno possa procedere con la propria osservazione secondo i tempi standard previsti per gli altri allievi. Quando l’allievo con DSA termina lo svolgimento della prova, il docente che ha effettuato la sorveglianza durante il tempo aggiuntivo provvede a consegnare all’osservatore esterno la prova stessa avendo cura che questi prenda nota del codice dell’allievo per indicare nella scheda risposta che si tratta di uno studente con DSA che ha utilizzato un tempo aggiuntivo.
Pur ribadendo l’auspicio che gli allievi con DSA partecipino alle prove SNV nel numero più elevato possibile, se a giudizio del Dirigente scolastico le prove standardizzate non sono ritenute adatte a un allievo con DSA in ragione della natura e della specificità del disturbo stesso, è possibile dispensare lo studente dal sostenimento delle prove, avendo cura di impegnarlo nei giorni delle prove in un’altra attività ritenuta più idonea.
Infine, per questa tipologia di allievi il Dirigente scolastico può adottare, se lo ritiene opportuno, una delle misure precedentemente illustrate in modo differenziato per prove diverse. Ad esempio, è possibile prevedere un tempo aggiuntivo per la prova di comprensione della lettura (Italiano) e non per matematica o viceversa. "
Leggi la nota in formato pdf: http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/Nota_sugli_alunni_con_particolari_bisogni_educativi.pdf
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